L’ Associazione Nazionale per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori promossa dalla UIL, è pronta a “mettere in mora” Ryanair e valuta anche un’azione legale per la richiesta di risarcimento danni, dopo che nella notte tra domenica e lunedì oltre mille passeggeri diretti a Catania e dirottati su Trapani, sono stati costretti a dormire sui pavimenti dell’aeroporto “Florio” in attesa di pullman arrivati solo all’alba per il sospirato trasferimento via terra all’aeroporto di Fontanarossa.
“Fallimento totale della gestione logistica e trattamento degradante patito dal passeggero” è la denuncia.

Oltre al danno, peraltro, s’è sommata la beffa della “buona notizia” annunciata al microfono di bordo da personale della compagnia aerea su voli come quello proveniente da Venezia: “Bus già pronti per il trasferimento”, ma i fatti hanno dimostrato il contrario. L’associazione consumatori invita, quindi, i “prigionieri dell’Etna” a rivolgersi agli sportelli Adoc per avviare l’eventuale procedura di risarcimento. È possibile individuare grazie al sito nazionale dell’associazione la sede più vicina cliccando su https://adocnazionale.it/dove-siamo.

A Catania, la presidenza provinciale dell’associazione si trova in via Sangiuliano 365 e può anche essere raggiunta in orari d’ufficio telefonando al numero 095.312106 (interno 1).
Nel loro atto di formale diffida e costituzione in mora i legali dell’Adoc denunciano come i passeggeri ancora una volta siano stati “abbandonati all’interno/esterno della struttura aeroportuale, costretti a rimanere in coda per ore e in totale assenza di informazioni e aggiornamenti da parte del vostro personale di terra”. Inoltre aggiungono “Sebbene il dirottamento sia dipeso da una causa di forza maggiore, l’obbligo di assistenza a carico del vettore sussiste sempre e non patisce eccezioni, neppure in caso di eventi naturali straordinari e non prevede alcuna limitazione, né temporale, né causale, all’obbligo di fornire vitto, alloggio e trasporti ai passeggeri in attesa di riprotezione. L’omissione di tale assistenza configura una grave e autonoma responsabilità contrattuale in capo al vettore. A nulla rilevano eventuali difficoltà nel reperimento di autisti o vettori terzi su gomma a causa dell’orario notturno in quanto queste circostanze rientrano nel rischio d’impresa del vettore aereo e nell’organizzazione logistica dello stesso. Esse non possono in alcun modo essere traslate sul consumatore finale, né esonerano la compagnia dall’obbligo di garantire l’assistenza minima e la dignità del viaggiatore”.
L’Adoc, che ricorda come episodi analoghi si siano già verificati in concomitanza con “piogge nere” dell’Etna, conclude: “Il fallimento totale della gestione logistica e il trattamento degradante fondano il diritto al risarcimento del danno supplementare in quanto l’inadempimento del vettore ha superato ampiamente la soglia della normale tollerabilità contrattuale, essendosi concretizzato in una sofferenza oggettiva e provata dalle specifiche e gravose circostanze ambientali. Tale situazione ha cagionato un obiettivo stato di prostrazione psicofisica che esorbita dal mero e tollerabile fastidio legato al ritardo aereo”.

