Adoc dalla parte dei “prigionieri dell’Etna” mette in mora Ryanair

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L’ Associazione Nazionale per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori promossa dalla UIL, è pronta a “mettere in mora” Ryanair e valuta anche un’azione legale per la richiesta di risarcimento danni, dopo che nella notte tra domenica e lunedì oltre mille passeggeri diretti a Catania e dirottati su Trapani, sono stati costretti a dormire sui pavimenti dell’aeroporto “Florio” in attesa di pullman arrivati solo all’alba per il sospirato trasferimento via terra all’aeroporto di Fontanarossa.

 “Fallimento totale della gestione logistica e trattamento degradante patito dal passeggero” è la denuncia.

Aeroporto di Trapani

Oltre al danno, peraltro, s’è sommata la beffa della “buona notizia” annunciata al microfono di bordo da personale della compagnia aerea su voli come quello proveniente da Venezia: “Bus già pronti per il trasferimento”, ma i fatti hanno dimostrato il contrario.                                                                         L’associazione consumatori invita, quindi, i “prigionieri dell’Etna” a rivolgersi agli sportelli Adoc per avviare l’eventuale procedura di risarcimento. È possibile individuare grazie al sito nazionale dell’associazione la sede più vicina cliccando su https://adocnazionale.it/dove-siamo.

Aeroporto di Trapani

A Catania, la presidenza provinciale dell’associazione si trova in via Sangiuliano 365 e può anche essere raggiunta in orari d’ufficio telefonando al numero 095.312106 (interno 1).

Nel loro atto di formale diffida e costituzione in mora i legali dell’Adoc denunciano come i passeggeri ancora una volta siano stati “abbandonati all’interno/esterno della struttura aeroportuale, costretti a rimanere in coda per ore e in totale assenza di informazioni e aggiornamenti da parte del vostro personale di terra”. Inoltre aggiungono “Sebbene il dirottamento sia dipeso da una causa di forza maggiore, l’obbligo di assistenza a carico del vettore sussiste sempre e non patisce eccezioni, neppure in caso di eventi naturali straordinari e non prevede alcuna limitazione, né temporale, né causale, all’obbligo di fornire vitto, alloggio e trasporti ai passeggeri in attesa di riprotezione. L’omissione di tale assistenza configura una grave e autonoma responsabilità contrattuale in capo al vettore. A nulla rilevano eventuali difficoltà nel reperimento di autisti o vettori terzi su gomma a causa dell’orario notturno in quanto queste circostanze rientrano nel rischio d’impresa del vettore aereo e nell’organizzazione logistica dello stesso. Esse non possono in alcun modo essere traslate sul consumatore finale, né esonerano la compagnia dall’obbligo di garantire l’assistenza minima e la dignità del viaggiatore”.

L’Adoc, che ricorda come episodi analoghi si siano già verificati in concomitanza con “piogge nere” dell’Etna, conclude: “Il fallimento totale della gestione logistica e il trattamento degradante fondano il diritto al risarcimento del danno supplementare in quanto l’inadempimento del vettore ha superato ampiamente la soglia della normale tollerabilità contrattuale, essendosi concretizzato in una sofferenza oggettiva e provata dalle specifiche e gravose circostanze ambientali. Tale situazione ha cagionato un obiettivo stato di prostrazione psicofisica che esorbita dal mero e tollerabile fastidio legato al ritardo aereo”.