Tra le maggiori vittime della crisi economica conseguente all’epidemia da coronavirus c’è il settore del turismo in Italia, che da solo rappresenta il 13% del Pil nazionale e occupa 4,2 milioni di lavoratori. Un settore che nel 2019 aveva visto il “Bel Paese” protagonista assoluto in Europa, con un incremento del turismo internazionale del +6,6% e un aumento dei pernottamenti del 4,4%. Purtroppo questo trend positivo è stato interrotto bruscamente dalla diffusione del coronavirus e dal lockdown che ha impedito qualsiasi spostamento in Italia e in gran parte del mondo.

Per rilanciare il turismo e l’intero indotto il 19 maggio è stato introdotto il “Tax credit vacanze”, il cosiddetto “Bonus Vacanze”, utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed&breakfast.

Per poterne usufruire è necessario essere in possesso di un ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro.

Il Bonus sarà utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ed è stabilito nella misura di:

  • 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più soggetti,
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone,
  • 150 euro per nuclei familiari composti da una sola persona

bonus vacanze

La fruizione del Bonus sarà possibile per l’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con la struttura ricettizia, e per il 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Le modalità applicative saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con specifico provvedimento attualmente in fase di definizione.

Le condizioni per avere accesso al credito saranno le seguenti:

  • spese sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

 

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